Vinterio AG
Schutzengelstr. 36
6342 Baar/Svizzera
Tel. +41-41-560 78 60
Fax +41-41-560 78 60
Validità: valido dal 01.01.2006
Condizioni generali di contratto
e fornitura![]()
Tutti i dati tecnici riportati nella corrispondenza e nei documenti di consegna nonché tutte le esposizioni e indicazioni date dal nostro servizio esterno si basano su accurati esami e sulle nostre esperienze pratiche. Si tratta di avvertenze non vincolanti.
Il legno è un prodotto naturale e pertanto si deve sempre tener conto delle sue proprietà naturali, di eventuali differenze e delle sue caratteristiche. Per l’acquisto e l'impiego del legno l’acquirente deve tener conto, in particolar modo, delle sue proprietà biologiche, fisiche e chimiche. La vasta gamma delle differenze cromatiche, strutturali e altre, inerenti a un tipo di legno, fa’ parte delle proprietà di questo prodotto naturale e non rappresenta alcun motivo di reclamo e responsabilità.
§ 1. Validità delle condizioni
1. Le presenti Condizioni generali di contratto e fornitura costituiscono parte integrante dei contratti di compravendita stipulati tra la Vinterio AG (Venditore) e l’Acquirente, in relazione ai prodotti commercializzati dal Venditore. Esse si applicano anche a tutte le transazioni future, anche qualora non venga fatto esplicito riferimento a queste condizioni di fornitura.
2. Le disposizioni qui definite si intendono vincolanti nella misura in cui non vengano esplicitamente escluse da accordi scritti tra le Parti. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali condizioni contrattuali di diverso contenuto dell’Acquirente, a condizione che queste ultime non siano state accettate per iscritto dal venditore.
3. Per essere valide, eventuali modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni Generali devono essere redatte in forma scritta.
§ 2. Stipula del contratto
1. Il Contratto si considera perfezionato con la presentazione della conferma di ordinazione in forma scritta da parte del Venditore. Sono ammessi anche accordi verbali. Eventuali offerte e proposte precedenti del Venditore non vengono considerate vincolanti e non hanno alcuna efficacia giuridica.
2. Quantità, peso e altre specifiche si intendono vincolanti solo se concordate esplicitamente in forma scritta.
§ 3. Oggetto dall’acquisto
1. L’oggetto dell’acquisto può essere costituito da tutti i prodotti commercializzati dal Venditore. Le specifiche relative alla merce e al volume di fornitura sono definite in base alla conferma d’ordinazione, ovvero ad accordi verbali.
§ 4. Disposizioni relative al luogo di destinazione
1. L’Acquirente è tenuto a informare il Venditore, al più tardi all’atto dell’ordine, in merito a tutte le disposizioni e le norme in vigore nel luogo di destinazione e relative all’esecuzione della fornitura di merci o servizi e all’osservanza delle norme di sicurezza e autorizzazione.
§ 5. Fornitura
1. Se non diversamente pattuito in forma scritta, la scelta del tipo e del vettore di spedizione è di competenza del Venditore.
2. I tempi di fornitura sono senza impegno. Ad ogni modo i termini di fornitura concordati per iscritto verranno per quanto possibile rispettati. I termini di fornitura si riferiscono in ogni caso all’approntamento/disponibilità della merce presso il nostro stabilimento/magazzino.
3. Il termine di consegna verrà opportunamente prorogato se:
a. Il Venditore non riceve per tempo i dati necessari all’evasione dell’ordine, oppure se l’Acquirente li modifica in un secondo tempo, provocando così un ritardo nella consegna;
b. Il Venditore è impedito materialmente alla consegna per le cause di forza maggiore di cui al punto 7;
c. L’Acquirente o una terza parte sono in arretrato
con il lavoro o in ritardo con l’adempimento degli obblighi contrattuali, in
particolare se l’Acquirente non rispetta le condizioni di pagamento.
4. Se le merci sono pronte per essere caricate o
spedite ma non possono partire, essere caricate o spedite per problemi di trasporto,
carico o spedizione, i termini di consegna si considerano rispettati e il
Venditore adempiente.
5. Se il Venditore si trova in ritardo con la
fornitura, scaduto anche il periodo di dilazione di dodici settimane accordato
per iscritto dall’Acquirente, quest’ultimo potrà recedere dal contratto. Sono
escluse possibili richieste di risarcimento per consegne in ritardo.
L’Acquirente può richiedere un risarcimento solo nel caso di danni provocati
intenzionalmente da grave negligenza. La richiesta di risarcimento in caso di
acquisto di rimpiazzo da parte dell’Acquirente è limitata all’eccedenza di
spesa per un massimo del 10% del valore della merce originariamente concordato
tra Venditore e Acquirente.
6. Sono ammesse, e pertanto non autorizzano il
Committente/Acquirente a presentare reclamo, consegne di quantità inferiori o
superiori fino al 10% rispetto all’ordine e le consuete tolleranze dimensionali
di poco conto. Sono ammesse consegne parziali, che dovranno essere imputate
separatamente in fattura.
7. L’Acquirente deve accettare, senza pregiudizio di eventuali reclami per difettosità, anche merci imperfette.
§ 6. Trasferimento del rischio e dei costi
1. Il trasferimento del rischio e dei costi per le merci è disciplinato fondamentalmente dalle condizioni di fornitura stabilite da contratto, in applicazione degli Incoterms 2000.
2. Fino alla data concordata per il ritiro da parte dell’Acquirente, la merce resta in giacenza a rischio e a spese del Venditore, il quale provvederà ad assicurarla fino a quella scadenza contro perdite e danni per incendio, furto, calamità naturali e simili. Dopo la suddetta data, il rischio e i costi di giacenza della merce passano all’Acquirente.
3. In caso di spedizione franco domicilio i vantaggi e il rischio passano all’Acquirente al momento della consegna; nel caso di spedizioni di altro tipo al momento della consegna allo spedizioniere. Qualora la merce fosse pronta per essere spedita ma la spedizione tardasse per motivi che il Venditore non è tenuto a giustificare, il rischio passa all’Acquirente nel momento in cui egli riceve l’avviso della disponibilità della merce. L’imbarco e il trasporto vengono effettuati in base alle Condizioni generali dello spedizioniere e/o del trasportatore applicabili.
4. Se l’Acquirente rifiuta la presa in consegna, il rischio per le merci gli viene trasferito al più tardi in quel momento. Contemporaneamente, con l’annullamento di qualunque altro accordo di pagamento, il prezzo di acquisto diventa immediatamente esigibile con l’ulteriore effetto che il Venditore viene autorizzato dall’Acquirente a richiedere il risarcimento per tutti i danni prodotti dal ritardo di accettazione, come interessi di mora, spese di magazzino, spese di trasporto etc.
5. Dopo il trasferimento del rischio, l’onere assicurativo contro danni di qualunque genere spetta all’Acquirente. L’assicurazione stipulata dal Venditore prima del trasferimento del rischio si considera conclusa per conto e rischio dell’Acquirente. Per le forniture con modalità FOB e CFR, l’Acquirente è obbligato a coprire l’assicurazione subito dopo la stipula del contratto. Le clausole relative al commercio internazionale vengono interpretate in base agli accordi Incoterms 2000.
§ 7. Forza maggiore
1. Il Venditore declina qualunque responsabilità per le conseguenze di eventi indipendenti dalla volontà delle parti, quali guerre, catastrofi naturali, boicottaggi, scioperi, problemi operativi, mancanza di energia o materie prime etc. Queste cause di forza maggiore non autorizzano il Venditore a recedere dal contratto né a differirne l’adempimento. Non sono autorizzate richieste di risarcimento danni. Ciò vale anche nel caso in cui, senza colpa del Venditore, i suoi subfornitori non adempiano, o adempiano in ritardo, agli obblighi contrattuali, ovvero in caso di problemi con le normali soluzioni di acquisto e trasporto.
2. Se, per i casi esposti al punto 1, i quantitativi di merce a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutti gli acquirenti, il venditore è autorizzato ad attuare delle riduzioni in tutti i propri impegni di fornitura; così il Venditore è esonerato dai propri obblighi di fornitura. In queste circostanze, l’Acquirente è autorizzato, con esclusione di altre richieste, a recedere dal Contratto, ove ritenesse non accettabile nel proprio interesse la fornitura di quantitativi minori.
§ 8. Prezzo di compravendita
1. Ove non diversamente pattuito in forma esplicita e per iscritto, i prezzi di compravendita si intendono espressi al netto e in Euro (€). Qualora di stabilisca una valuta diversa, un’eventuale flessione della quotazione rispetto all’Euro verificatasi nel periodo di mora del pagamento è a carico dell’Acquirente. Fanno fede i prezzi indicati nella conferma d’ordinazione del Venditore più le eventuali imposte sul valore aggiunto applicabili per legge. Ove non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco deposito o sede del Venditore .
2. Se nel periodo che intercorre tra la stipula del Contratto e la fornitura si verificano aumenti o riformulazioni di oneri pubblici (ad esempio, tasse, dazi, diritti, imposte) o dei costi di trasporto, di produzione o distribuzione delle merci sui quali il venditore non può esercitare alcun controllo, il prezzo di compravendita per l’Acquirente subirà opportuni adeguamenti; questo vale anche se i suddetti oneri o costi non vanno conteggiati separatamente rispetto al prezzo della merce. Se questo scarico dei costi sull’Acquirente è vietato dalla legge, il Venditore è autorizzato a recedere dal Contratto.
§ 9. Condizioni di pagamento
1. Ove non diversamente pattuito in forma esplicita e per iscritto, ovvero per carteggio elettronico, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza sconti. Il Venditore non è tenuto ad accettare cambiali o assegni ma può richiedere pagamenti in contanti. Tutte le spese di cambio sono a carico dell’Acquirente.
2. L’Acquirente è autorizzato a effettuare trattenute o compensazioni solo se esplicitamente autorizzato dal Venditore, o se si è constatato che le sue contropretese sono legittime.
§ 10. Deterioramento della condizione patrimoniale
1. Qualora l’Acquirente o una delle aziende collegate non assolvano ai propri obblighi di pagamento oppure il Venditore riceva notizie negative sulla condizione patrimoniale dell’Acquirente –anche se tale condizione era già presente al momento della stipula del Contratto-, il Venditore è autorizzato, annullando qualunque eventuale accordo di pagamento, a richiedere la liquidazione di tutte le fatture aperte, scadute e non, e/o a far dipendere le successive forniture dall’esecuzione di pagamenti anticipati a garanzia dei propri crediti, a recedere dal contratto, o a richiedere la restituzione della merce. Come prova dello stato patrimoniale valgono, tra le altre cose, le informazioni fornite da una banca o da un altro servizio informativo.
2. Quanto esposto al punto 1 vale anche nel caso in cui dopo aver accettato una cambiale le condizioni finanziarie dell’accettante si deteriorano, oppure se la banca del Venditore non accetta la cambiale allo sconto. In mancanza di un puntuale pagamento della cambiale e/o della rata concordata, con annullamento di qualunque eventuale accordo di pagamento, diventeranno immediatamente esigibili tutte le cambiali ancora in corso e/o tutti i crediti residui aperti del Venditore nei confronti dell’Acquirente.
§ 11. Mora
1. Qualora non si rispetti la scadenza di pagamento, l’Acquirente diventa moroso e debitore di un interesse di mora calcolato col tasso EURO-LIBOR a tre mesi in vigore al momento + 8%. Il Venditore è autorizzato a trattenere eventuali altre forniture senza darne avviso e/o a recedere dal contratto. Eventuali spese di sollecito o incasso (anche di terze parti) verranno imputate separatamente in fattura. Resta salva la possibilità di rivendicare ulteriori danni di mora.
§ 12. Luogo di adempimento
1. Il luogo di adempimento per il pagamento del prezzo di acquisto e per altri pagamenti da parte dell’Acquirente è la sede legale di Vinterio AG, 6342 Baar, Svizzera.
2. Il luogo di adempimento per le forniture è il luogo in cui si trovano le merci pronte per la spedizione. Il luogo di adempimento non cambia anche qualora il Venditore si facesse carico della spedizione.
§ 13. Diritti di proprietà
1. Fino all’avvenuto completo pagamento del prezzo di acquisto, la proprietà delle merci resta al Venditore. Egli è autorizzato in qualunque momento, per forniture interne alla Svizzera, a far iscrivere la riserva della proprietà nell’apposito registro.
2. Ove le merci fornite siano state mescolate e unite a beni non appartenenti al Venditore, cosicché non sia più possibile separarle senza danni sostanziali o lavoro e spese sproporzionati, il Venditore diventa comproprietario del nuovo bene in proporzione al valore imputato in fattura della merce utilizzata rispetto al valore del prodotto finale o al semilavorato ovvero al valore della quantità di merce mescolata (Art. 727 comma 1 Codice civile svizzero). Se, ai sensi dell’Art. 727 comma 2 del Codice civile svizzero, l’Acquirente diventa proprietario esclusivo del nuovo bene, le Parti convengono che l’Acquirente conceda al Venditore la comproprietà del nuovo bene nei suddetti rapporti di valore. In ogni caso, l’Acquirente resta depositario a titolo gratuito dei prodotti realizzati o del quantitativo di merce mescolata.
3. Sin da ora, l’Acquirente cede al Venditore i crediti derivanti dalla rivendita di merci con riserva di proprietà. Analogamente, l’Acquirente cede sin da ora al Venditore i crediti derivanti dalla vendita di beni in comproprietà di cui al punto 2 per un ammontare pari al valore in fattura corrispondente alla merce utilizzata per la produzione del bene venduto. Il Venditore accetta le suddette cessioni. Su richiesta, l’Acquirente è tenuto a rendere noto al Venditore il nome di eventuali terzi debitori, l’ammontare dei crediti, i relativi dati, scadenze etc. e ad informare il terzo debitore dell’avvenuta cessione. Fatta salva la facoltà di riscossione del Venditore, l’Acquirente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti, ma solo se in regola con i propri adempimenti nei confronti del Venditore. I crediti derivanti da qualche particolare motivo giuridico (ad esempio assicurazioni, commercio non consentito) in relazione alle merci con riserva di proprietà, vengono ceduti interamente fin da ora dall’Acquirente al Venditore come garanzia.
4. L’Acquirente è autorizzato, fin tanto che non si trovi in mora, a trasformare e vendere nel regolare corso della propria attività economico-commerciale le merci coperte da riserva di proprietà. In caso di rivendita delle suddette merci, l’Acquirente è tenuto a garantire i crediti del Venditore e ad avvisare il destinatario dell’esistenza della riserva di proprietà. Prima che le merci e i prodotti con riserva di proprietà diventino di proprietà dell’Acquirente, egli non è autorizzato a impegnare, trasferire in garanzia o simili, le suddette merci senza il consenso del Venditore. Qualora terze parti richiedessero l’adozione di misure di esecuzione forzata nei confronti delle merci coperte da riserva di proprietà, l’Acquirente dovrà segnalare immediatamente del fatto che la proprietà è del Venditore e informare quest’ultimo dell’accaduto, anche fornendogli tutta la documentazione necessaria per intervenire. In tal caso, fatti salvi i diritti del Venditore, si richiederà che tutti i crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente diventino immediatamente esigibili, con l’annullamento di qualunque altro accordo di pagamento. Tutte le merci e i prodotti coperti da riserva di proprietà devono essere trattati con la massima cura e attenzione e assicurati con il furto e l’incendio.
5. In caso di violazione contrattuale da parte dell’Acquirente, in particolare in caso di mora, il Venditore è autorizzato a ritirare la merce coperta da riserva di proprietà fornita sulla base di questo o di altri contratti, ovvero a richiedere la cessione dei diritti di restituzione vantati dall’Acquirente nei confronti di terze parti. Il ritiro o il pignoramento della merce coperta da riserva di proprietà da parte del Venditore non equivale al recesso dello stesso dal Contratto. L’Acquirente si fa carico, fatte salve altre richieste di risarcimento danni per il deprezzamento della merce, delle spese di ritiro per un ammontare pari ad almeno il 10% del prezzo di acquisto e del mancato introito. In caso di mora, o qualora l’Acquirente avesse concordato l’incedibilità con i propri clienti, si estinguono sia il diritto alla rivendita e alla lavorazione delle merci coperte da riserva di proprietà che l’autorizzazione alla riscossione dei crediti ceduti; quest’ultima si estingue anche in caso di protesto di un assegno o di una cambiale.
6. Il Venditore si impegna, su richiesta dell’Acquirente a sbloccare le garanzie esistenti, se il valore realizzabile delle stesse è superiore almeno del 10% rispetto ai crediti che garantiscono. La scelta delle garanzie da sbloccare spetta al Venditore.
§ 14. Garanzia
1. Qualora dai singoli contratti o dalle presenti Condizioni di Fornitura non emergano altre indicazioni, tutte le vendite si intendono fondamentalmente regolate in base all’uso commerciale nel settore del legname in tronchi, di legname da impiallacciatura o tagliato.
2. Il Venditore garantisce che la merce corrisponde alle specifiche della conferma d’ordinazione. Si esclude qualunque altra garanzia, ove ammesso dalla legge. In particolare, le indicazioni e le informazioni del Venditore relativamente all’idoneità, alle possibilità d’uso o di lavorazione dei propri prodotti non comportano alcun impegno e non dispensano l’Acquirente dall’eseguire opportuni controlli e prove. Se la merce viene ispezionata e non contestata al momento del ritiro o della spedizione, si esclude qualunque successivo reclamo per difetti, in particolare relativamente alle condizioni, alalo qualità, alle dimensioni, ai quantitativi etc.
3. Ai sensi delle presenti clausole di garanzia, eventuali differenze di colore nel legno naturale non possono essere considerate un difetto. Per i fogli da impiallacciatura, sono considerate tollerabili diversità di spessore fino al 5%. Come misura contrattuale dello spessore, vale la misura con cui il foglio è stato squadrato o rifilato. Il foglio viene misurato con un dispositivo elettronico. Si considerano tollerabili eventuali scostamenti nell’ordine del 3%.
4. La merce deve essere controllata immediatamente dall’Acquirente all’arrivo nel luogo di consegna ed eventuali difetti vanno segnalati per iscritto al Venditore entro 14 giorni dal ricevimento. I difetti nascosti vanno segnalati tempestivamente per iscritto al momento della loro scoperta, e comunque entro dei mesi. In presenza di danni dovuti al trasporto o di evidenti danneggiamenti dell’imballo, l’Acquirente deve indicare una nota di riserva sul documento di consegna o sulla lettera di vettura e segnalare tempestivamente per iscritto i danni al Venditore. Per quanto riguarda i difetti –anche nascosti- che emergono solo al momento della lavorazione, il Venditore declina qualunque responsabilità. Lo stesso vale per le vendite di fogli da impiallacciatura più o meno grezzi, i cui i difetti che emergono solo dopo l’ulteriore lavorazione.
5. La merce difettosa deve essere conservata con cura, a titolo gratuito, dall’Acquirente nelle condizioni in cui si trovava al momento della scoperta del difetto e deve essere tenuta a disposizione di un eventuale controllo del Venditore.
6. Se l’oggetto dell’acquisto è difettoso e ai sensi delle presenti Condizioni non viene escluso relativo il diritto di risarcimento, il Venditore provvederà –a propria discrezione- a sostituire la merce con prodotti analoghi non difettosi ovvero a riparare il difetto. Se la misura di riparazione scelta dal Venditore si rivela inefficace, l’Acquirente potrà –a propria discrezione- recedere dal Contratto ovvero ridurre adeguatamente il presso di compravendita. In caso di difetti di poco conto, tuttavia, all’Acquirente non viene riconosciuto il diritto di recesso. Per eventuali danni indiretti, se ammesso per legge, si esclude qualunque richiesta di risarcimento o responsabilità del Venditore.
7. Si esclude qualunque garanzia per forniture a condizioni speciali, ovvero per forniture gratuite.
§ 15. Cessione di obblighi e diritti
1. Qualunque forma di cessione di obblighi o diritti relativa al rapporto contrattuale tra le parti necessita dell’autorizzazione scritta della controparte.
§ 16. Diritto applicabile / Foro competente
1. L’eventuale invalidità di singole parti delle presenti Condizioni generali di fornitura non pregiudica la validità sostanziale dell’accordo. In luogo delle clausole eventualmente invalide, si applicano le rispettive norme di legge.
2. Il rapporto contrattuale tra le parti è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dal Codice svizzero delle obbligazioni, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980.
3. Per qualunque controversia relativa al rapporto contrattuale tra le Parti è competente la giurisdizione della sede legale del Venditore. Il Venditore è autorizzato a procedere contro l’Acquirente anche presso la sua sede/domicilio.
4. Il foro competente è 6342 Baar, Cantone di Zugo, Svizzera.




